Può il Fisco richiedere al dipendente (soggetto sostituito) di pagare per la seconda volta le imposte già versate al datore di lavoro infedele
Sempre più spesso in questo periodo di crisi il dipendente rimane “vittima” del suo datore di lavoro (sostituto d’imposta) che trattiene in busta paga le ritenute fiscali ma poi non le versa all’Erario. Può il Fisco richiedere al dipendente (soggetto sostituito) di pagare per la seconda volta le imposte già versate al datore di lavoro infedele? La risposta purtroppo è si. Tali riprese sono state considerate pienamente legittime dalla giurisprudenza maggioritaria con il costante avallo della Cassazione. Il dipendente rimane pertanto, al pari del datore di lavoro, sottoposto al potere di accertamento e a tutti i correlati oneri, fermo restando il suo diritto di regresso verso l’azienda che abbia omesso di versare gli importi trattenuti. Tale diritto si rivela quasi sempre inutile visto che il mancato versamento delle ritenute rappresenta di solito uno dei primi segnali del successivo acclarato stato di insolvenza del datore di lavoro. Ciò provoca inevitabilmente una indebita doppia tassazione in capo al dipendente ogniqualvolta egli non riesca ad agire efficacemente in regresso verso il proprio datore. In questi casi il consiglio che si può dare è comunque quello di fare ricorso contro l’atto di accertamento. Infatti contrariamente all’orientamento giurisprudenziale maggioritario avallato dalla Suprema Corte, diverse commissioni tributarie di merito hanno recentemente affermato che, una volta acquisita la prova che le ritenute d’acconto siano state effettivamente operate, che il sostituito abbia ricevuto il proprio compenso al netto delle ritenute e che il sostituto abbia effettivamente acquisito la provvista necessaria a far fronte all’obbligo di versamento, il datore di lavoro.In sede di impugnazione delle riprese in esame, va inoltre segnalata l’opportunità di proporre comunque, in via subordinata, la richiesta di disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, stante l’assoluto difetto di colpevolezza in capo al sostituito, come espressamente riconosciuto da altre recenti sentenze di merito.
di Andrea Barbieri – Dott. commercialista revisore dei conti – Senior partner Sinergie studio associato

Very often in this time of crisis an employee falls “victim” of his employer (taxpayer) who keeps the withholding taxes in the payroll but then does not pay the revenue.
Can tax authorities ask the employee (replaced subject) to pay a second time for taxes that have already been paid by the not trust worthy employer?
The answer is yes. Such situations have been considered fully legitimate by the case-law with constant support from the court of cassation.
The employee is therefore on the same level with the employer, who is subject to verifications from the authorities and all the expenses that come with it, without prejudice rights of recourse towards the company that omitted payment of withholding taxes. This right is always almost pointless because non payment of taxes usually represents one of the first signs of a clear state of insolvency of the employer. This inevitably causes a wrongful double taxation towards the employee each time he doesn’t act effectively in recourse towards his employer. In such cases the best advice one can give is to appeal against judicial findings. Very contrary to the orientation of case-law confirmed by the Supreme Court, a number of tax commissions in matter have recently affirmed, once proof has be acquired that withholding tax was actually paid, that the employee had received his pay in net of withholding tax and that he effectively took the necessary steps of obligation under duty of payment by the employer. On appeal of the questions in matter, to be notified also is the opportunity to however put, in alternative, the request of non-application of tax penalties, considering the absolute guiltiness of the employee, as explicitly recognised from other recent rulings in matter.